Statuto

TITOLO I – Denominazione – Sede – Scopo – Durata

TITOLO II – Soci e quote

TITOLO III – Organi dell’associazione

TITOLO IV – Gratuità delle cariche

TITOLO V – Patrimonio dell’associazione

TITOLO VI – Esercizio e bilanci

TITOLO VII – Scioglimento

.

TITOLO I Denominazione – Sede – Scopo – Durata

Articolo 1

E’ costituita un’Associazione sotto la denominazione “PROFESSIONISTI DI GOLF ASSOCIAZIONE ITALIANA – P.G.A. ITALIANA” con sede in MILANO Via Leopoldo Marangoni 3.

Con delibera del Consiglio Direttivo, purché assunta all’unanimità, può essere variata la sede sociale e  possono essere istituite una o più sedi amministrative nell’ambito dello stesso Comune od anche altrove, purché in Italia.

Inoltre, sempre con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere costituite sezioni speciali per rispondere alle particolari esigenze di gruppi di associati.

Esse dovranno essere composte da almeno venti membri, saranno assoggettate alle norme previste dal presente statuto ed hanno il compito di farlo osservare a tutti i propri iscritti.

L’Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2

L’Associazione si propone di riunire i professionisti di golf operanti in Italia per tutelarne gli interessi, morali e materiali, incentivare e regolare la loro professione anche in relazione alla iscrizione in apposito albo, promuovere tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza e alla diffusione del gioco del golf, favorire ogni forma di previdenza ed assistenza a beneficio dei propri membri e dei loro familiari, combattere qualunque forma di manipolazione dei risultati sportivi, con particolare riguardo alla lotta al doping, coordinare e sorvegliare l’attività dei propri associati predisponendo i necessari regolamenti, anche disciplinari, e facendoli osservare.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà svolgere attività commerciali, anche tramite prestazioni di servizi, purchè funzionalmente ed inscindibilmente connessi allo sport del golf.

L’Associazione è aggregata alla Federazione Italiana Golf e ne accetta e applica le norme statutarie e regolamentari.

Articolo 3

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Assemblea generale degli associati, con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria, potrà in ogni tempo deliberare lo scioglimento dell’Associazione fissando le disposizioni relative alla liquidazione del proprio patrimonio.

.

TITOLO II
Soci e quote

Articolo 4

L’Associazione è composta da:

  • membri onorari;
  • membri emeriti;
  • membri vitalizi;
  • membri sostenitori;
  • membri effettivi;
  • membri affiliati;
  • membri aggregati.

a) La qualifica di membri onorari viene accordata, su delibera del Consiglio Direttivo, alle persone che si interessano di sport o che per la loro posizione e la loro attività possono essere o sono state utili all’Associazione.

Essi non pagano la quota associativa, non possono esercitare il diritto di voto in Assemblea e, in caso di scioglimento dell’Associazione, non partecipano alla ripartizione del patrimonio associativo e, conseguentemente, non sono tenute a rispondere delle eventuali passività.

b) La qualifica di membri emeriti viene accordata, su delibera del Consiglio Direttivo, ai soci effettivi che nel corso della loro attività abbiano recato grande lustro all’Associazione.

Essi non pagano la quota associativa ma hanno tutti i diritti e i doveri che spettano ai soci effettivi.

c) La qualifica di membri vitalizi spetta automaticamente ai membri effettivi, associati da almeno venti anni alla “PROFESSIONISTI DI GOLF ASSOCIAZIONE ITALIANA – P.G.A. ITALIANA” che, all’inizio dell’anno solare, abbiano richiesto la cancellazione dall’Albo, nonchè ai membri effettivi associati da almeno dieci anni alla “PROFESSIONISTI DI GOLF ASSOCIAZIONE ITALIANA – P.G.A. ITALIANA”  che, pur esercitando la professione, durante il corso dell’anno solare compiano il sessantesimo anno di età.

Il Consiglio Direttivo, con delibera motivata, può comunque attribuire tale qualifica ai membri effettivi che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ovvero lo compiano nel corso dell’anno solare.

Essi non pagano la quota associativa, ma godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri dei membri effettivi.

d) La qualifica di membri sostenitori viene accordata a chiunque si renda benemerito dell’Associazione con sovvenzione alla stessa.

Essi non godono di alcun diritto e non sono soggetti ad alcun dovere previsto dal presente statuto.

e) La qualifica di membri effettivi può essere accordata ai giocatori di golf italiani che siano in possesso delle qualifiche professionali riconosciute dalla Federazione Italiana Golf e dalla “PROFESSIONISTI DI GOLF ASSOCIAZIONE ITALIANA – P.G.A. ITALIANA”.

Il Consiglio Direttivo potrà ammettere quali membri effettivi anche professionisti di golf stranieri, che siano membri della P.G.A. o tesserati alla Federazione del Paese di provenienza, stabilendo modalità e condizioni.

Essi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri connessi all’appartenenza dell’Associazione; in caso di scioglimento dell’Associazione hanno diritto di partecipare alla ripartizione del patrimonio associativo e parimenti sono tenuti a contribuire al pagamento delle eventuali passività.

f) La qualifica di membri affiliati può essere accordata, con delibera del Consiglio Direttivo, ai professionisti di golf che non abbiano ancora completato i corsi di formazione obbligatoria indetti dalla Federgolf e non siano in possesso delle categorie di gioco dei circuiti professionistici riconosciute idonee dall’Associazione al presente fine.

E’ inoltre facoltà del Consiglio Direttivo di accordare tale qualifica, con delibera motivata, ai professionisti che abbiano presentato domanda di associazione dopo il 1° gennaio 1998.

g) La qualifica di membri aggregati può essere accordata alle associazioni di professionisti di golf i cui statuti e regolamenti interni siano compatibili con quelli dell’Associazione. Ai membri aggregati sono attribuiti gli stessi diritti e gli stessi doveri dei membri effettivi, per l’esercizio dei quali dovranno designare un delegato che abbia la qualifica di membro effettivo dell’Associazione.

Articolo 5

La domanda di ammissione, che implica l’incondizionata accettazione di tutte le norme previste dal presente Statuto, deve essere indirizzata alla Segreteria dell’Associazione e da questa trasmessa al Consiglio Direttivo, che si pronuncerà insindacabilmente senza obbligo di motivare l’eventuale rifiuto o rinvio, previa valutazione delle condizioni di accesso alla categoria fissate dal bando di ammissione.

Il candidato dovrà essere persona di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Il candidato dovrà essere presentato da due membri effettivi o vitalizi.

I nuovi associati dovranno versare la quota di ammissione e la quota annuale nei termini indicati loro dalla Segreteria dell’Associazione.

Articolo 6

Le quote di ammissione ed annuali sono determinate dal Consiglio Direttivo per ogni anno associativo, che coincide con l’anno solare, in relazione alle necessità finanziarie dell’Associazione.

Le quote annuali dovranno essere versate entro il 28 febbraio di ogni anno presso la Segreteria dell’Associazione.

Qualora l’associato non provveda al pagamento della quota annuale entro tale data il Consiglio Direttivo potrà applicare una penalità di mora determinandone l’ammontare.

L’associato che non abbia provveduto al pagamento della quota annuale entro il 30 Giugno di ogni anno potrà essere dichiarato decaduto automaticamente dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

La qualifica di membro dell’Associazione si perde, oltre che per provvedimenti disciplinari in appresso previsti, per morte, sopravvenuta incapacità o dimissioni, senza diritto alla restituzione né della quota di ammissione né di quella annuale precedentemente versate, od a ripartizione del patrimonio associativo.

Le dimissioni devono essere inviate con lettera raccomandata alla Segreteria dell’Associazione entro il 28 febbraio di ogni anno, ma non esonerano l’associato dal pagamento di eventuali obblighi patrimoniali verso l’Associazione maturati anteriormente alle dimissioni stesse.

Inoltre la qualifica di associato può essere persa, con decisione degli Organi Disciplinari, qualora l’Associato non frequenti senza giustificato motivo i corsi di aggiornamento presso la Scuola Nazionale di Golf.

Il possesso di categoria di gioco in un circuito riconosciuto costituisce giustificato motivo di esenzione.

.

TITOLO III
Organi dell’associazione

Articolo 8

L’ Associazione è retta dai seguenti organi:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) gli Organi Disciplinari.

Non possono rivestire cariche sociali quanti abbiano rapporti di lavoro dipendente con l’Associazione.

Assemblea degli associati

Articolo 9

L’Assemblea degli associati, costituita secondo le modalità in seguito previste, rappresenta tutti i membri dell’Associazione i quali rimangono obbligati in forza delle deliberazioni assunte in conformità alla legge ed alle disposizioni del presente Statuto.

L’Assemblea degli associati dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o altrove, purchè in Italia mediante lettera raccomandata da spedirsi agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di particolare urgenza l’Assemblea degli associati potrà essere convocata anche a mezzo telegramma da spedirsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonchè l’elencazione delle materie poste all’ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i membri dell’Associazione in regola col pagamento delle quote sociali, ma avranno diritto di voto solo coloro che abbiano assunto la qualifica di membro vitalizio, effettivo o emerito. Ciascuno di essi ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare con delega scritta solo da altro associato avente diritto di voto. Non sono ammesse più di tre deleghe in capo allo stesso associato. I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento della convocazione dell’assemblea elettiva non possono essere portatori di deleghe. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Articolo 10

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno solare per approvare la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell’Associazione, il conto consuntivo dell’anno sociale chiuso il precedente 31 dicembre, nonchè la destinazione degli eventuali avanzi di gestione e la copertura di eventuali disavanzi: formula le indicazioni operative di carattere generale per il miglior conseguimento degli scopi associativi e provvede alla elezione del Consiglio Direttivo e degli Organi Disciplinari.

A partire dall’esercizio per l’anno solare 2014 il Consiglio Direttivo presenterà all’approvazione dell’assemblea ordinaria anche il bilancio preventivo per l’esercizio in corso.

L’Assemblea ordinaria viene inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o qualora ne sia fatta richiesta motivata e scritta indirizzata al Consiglio Direttivo da tanti associati che rappresentino almeno un quinto dei membri aventi diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti, trascorsa mezz’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti aventi diritto di voto.

Articolo 11

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto dell’Associazione, sullo scioglimento della stessa, sulle modalità della liquidazione, sulla fusione con altra associazione avente lo stesso scopo od analogo al proprio.

L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata nei casi di cui al precedente art. 10) comma 3.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% degli associati aventi diritto di voto, e delibera col voto favorevole sia in prima che in seconda convocazione di almeno i due terzi degli intervenuti aventi diritto di voto.

Articolo 12

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente; in loro mancanza, da altra persona designata dalla maggioranza degli intervenuti con diritto di voto.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario dell’Associazione o, in mancanza, da altra persona designata dal Presidente.

Articolo 13

Le deliberazioni dell’Assemblea saranno trascritte su apposito Libro Verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della riunione. Per le assemblee straordinarie il verbale dovrà essere redatto da un Notaio che fungerà da Segretario.

Articolo 14

Il voto potrà anche essere espresso telematicamente, purché l’avente diritto registri tempestivamente via web la propria presenza e formuli il voto rispettando i tempi e le modalità che saranno dettagliate in apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo e reso noto almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 15

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente scelto tra i membri onorari, vitalizi od effettivi e da un numero variabile da 5 a 9 da scegliersi tra i membri vitalizi e/o effettivi e/o emeriti.

Il numero dei Consiglieri, nei limiti previsti al comma precedente, verrà determinato dall’assemblea ordinaria al momento della votazione sulla base delle necessità operative dell’Associazione.

I componenti il Consiglio Direttivo avranno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione alle singole riunioni il cui ammontare verrà determinato dall’assemblea ordinaria.

Articolo 16

Sono eleggibili alla carica di Presidente persone di specchiata moralità, che siano membri dell’Associazione da almeno cinque anni in qualità di associati onorari e/o vitalizi e/o effettivi e/o emeriti.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere persone di specchiata moralità, membri dell’Associazione da almeno tre anni in qualità di associati vitalizi e/o effettivi e/o emeriti.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria degli associati.

L’Assemblea procederà alla elezione del Presidente, da scegliersi fra coloro che abbiano fatto pervenire le proprie candidature in forma scritta e con data certa alla segreteria dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea, e alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura in forma scritta e con data certa alla segreteria dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Ogni socio non potrà esprimere un numero di preferenze superiore alla metà più uno del numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.

La votazione avverrà a scrutinio segreto.

Sarà considerato voto nullo quello che, sulla scheda, porterà un qualsiasi scritto o segno diverso da quello previsto per l’indicazione del voto stesso, ovvero che non rispetti le modalità regolamentari pubblicate per il voto telematico.

Risulteranno eletti coloro che otterranno il maggior numero di preferenze valide.

Il Consiglio Direttivo così eletto dura in carica per quattro anni e verrà a scadere contestualmente alla convocazione dell’assemblea ordinaria che approva il bilancio consuntivo.

Il Presidente può essere eletto, al massimo, per tre mandati consecutivi, al termine dei quali non sarà più immediatamente rieleggibile per la stessa carica.

I componenti del Consiglio Direttivo eletti sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica solo una volta.

Non si terrà conto di mandati che eventualmente durino meno di ventiquattro mesi.

Ai fini del presente comma Il conteggio dei mandati decorre dall’approvazione del presente Statuto.

Articolo 18

In caso di impedimento definitivo del Presidente o di sue dimissioni si avrà la decadenza automatica dell’intero Consiglio Direttivo.

Se nel corso del quadriennio vengono meno uno o più Consiglieri non si procede alla loro sostituzione sino a quando resti in carica la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’assemblea.

In qualunque momento venga meno, per impedimento definitivo o dimissioni anche non contemporanee, la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea si avrà la decadenza automatica dell’intero Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell’Associazione o altrove purché in Italia quando il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata ovvero con comunicazione di posta elettronica certificata da spedirsi almeno dieci giorni prima della riunione a ciascun componente del Consiglio Direttivo. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere fatta a mezzo telegramma almeno quarantotto ore prima dell’adunanza stessa.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione siano presenti – anche a mezzo di teleconferenza o di videoconferenza – almeno la metà dei Consiglieri in carica: esse sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti fermo restando che, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive del Consiglio può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essere dichiarato decaduto dalla carica.

Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo o in sua assenza, dal Segretario nominato per la riunione.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione fatta eccezione per i poteri che lo statuto riserva all’assemblea.

A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

a) decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione;

b) provvede alla conservazione ed all’amministrazione del patrimonio dell’associazione curando gli incassi ed autorizzando le spese;

c) stipula, risolve, modifica e rinnova contratti di qualsivoglia tipo e genere che ritenga utile per il raggiungimento degli scopi associativi;

d) compila il conto consuntivo da sottoporre all’assemblea e convoca la medesima ogni qualvolta lo ritenga necessario per sottoporre alla stessa questioni o problemi attinenti la vita dell’Associazione di particolare significatività;

e) delibera sulla domanda di ammissione di nuovi associati;

f) stabilisce le quote di ammissione e quelle annuali e determina eventuali categorie di esenzioni;

g) determina le modalità non espressamente previste dal presente statuto riguardanti la conduzione dell’Associazione ed il funzionamento dei propri organi;

h) accerta le infrazioni al presente statuto, al regolamento ed all’etichetta di gioco commesse dagli associati e le comunica all’Organo Disciplinare di primo grado per le deliberazioni di competenza.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo potrà demandare ad uno o più dei suoi membri od anche a terzi non associati, con la qualifica dei Direttori Esecutivi, alcuni dei suoi poteri purché nei limiti della ordinaria amministrazione determinando il compenso, la durata ed i limiti dell’incarico.

Qualora l’incarico sia conferito a tempo indeterminato, esso potrà essere revocato dal Consiglio Direttivo, anche senza motivazione, con un preavviso di almeno tre mesi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata.

In particolare ad essi potranno essere demandati quei poteri che consentono di provvedere al normale funzionamento dell’Associazione, assumendo qualsiasi decisione utile per il conseguimento degli scopi sociali e finalità associative.

Il Consiglio Direttivo con le modalità e nei limiti previsti per la nomina dei Direttori Esecutivi, potrà demandare alcuni suoi poteri ad un Comitato Esecutivo determinando il numero dei componenti, il compenso, la durata ed i limiti dell’incarico.

I Direttori Esecutivi ed il Comitato Esecutivo, se nominati, rispondono del proprio operato al Consiglio Direttivo.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di nominare uno o più Presidenti Onorari scelti fra i membri dell’Associazione determinandone le funzioni, gli incarichi ed eventualmente il compenso.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo dovrà designare un Vice Presidente ed un Segretario.

a) Il Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri in carica sostituisce il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni in tutti i casi di assenza o impedimento di quest’ultimo.

b) Il Segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo provvede ad inoltrare le convocazioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo, partecipa a tali riunioni, ne redige i relativi verbali, che conserverà sugli appositi libri debitamente firmati.

Articolo 24

Il Presidente dell’Associazione ha il potere di firma e la legale rappresentanza di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, nonchè nei confronti di terzi.

Organi Disciplinari

Articolo 25

Nell’esercizio della loro attività di giocatori o insegnanti, i professionisti associati devono mantenere condotta rigorosamente conforme ai principi della lealtà e della rettitudine sportiva e al codice di comportamento approvato dal Consiglio Direttivo nonché al presente statuto.

Coloro che si comportino in contrasto con tali principi saranno soggetti a procedimento disciplinare di competenza degli Organi Disciplinari.

Articolo 26

Il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio Direttivo, valutate le circostanze, sulla base di segnalazioni scritte e firmate di qualunque soggetto, ovvero su richiesta del Presidente della PGAI.

Articolo 27

Gli Organi Disciplinari sono di primo e secondo grado e sono composti di uno o tre membri ciascuno; il numero dei componenti di ognuno degli Organi Disciplinari è stabilito ogni quattro anni dall’Assemblea ordinaria che approva il bilancio d’esercizio e che ne elegge i membri fra i soci vitalizi e/o effettivi che non ricoprano altre cariche associative, ovvero fra persone esperte in materie giuridiche che abbiano fatto pervenire la propria candidatura in forma scritta e con data certa alla segreteria dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Quando composti di tre membri, gli Organi Disciplinari deliberano a maggioranza assoluta ed eleggono fra i propri membri il Presidente; in caso di impedimento di qualcuno dei componenti, gli Organi Disciplinari potranno validamente assumere decisioni se prese all’unanimità. Quando formati dal membro unico, si intendono ad esso riferiti i compiti qui di seguito

Articolo 28

L’Organo Disciplinare di primo grado deve essere convocato dal suo Presidente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal Consiglio Direttivo con richiesta di apertura del procedimento.

Entro i trenta giorni successivi l’Organo Disciplinare di primo grado deve accertare i fatti addebitati interpellando l’interessato ed eventuali testimoni, al fine di assicurare le più ampie garanzie di difesa.

In base alle risultanze dell’istruttoria, l’Organo Disciplinare di primo grado adotta uno dei seguenti provvedimenti, eventualmente cumulabili tra loro e da portare a conoscenza con lettera circolare a tutti gli associati:

a) proscioglimento;

b) ammonizione scritta;

c) deplorazione;

d) multa sino ad un massimo di € 5.000,00;

e) sospensione temporanea dalle gare professionistiche di competenza della “PROFESSIONISTI DI GOLF ASSOCIAZIONE ITALIANA – P.G.A. ITALIANA” e/o dall’insegnamento;

f) espulsione dall’Associazione.

La decisione adottata è immediatamente esecutiva; tuttavia  l’Organo Disciplinare, con delibera motivata, può concederne la sospensione in attesa del decorso dei termini per l’eventuale impugnazione.

Articolo 29

Contro il provvedimento adottato dall’Organo Disciplinare di primo grado l’interessato e/o il Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, possono presentare ricorso all’Organo Disciplinare di secondo grado da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria dell’Associazione entro trenta giorni dalla notificazione della decisione.

La Segreteria provvederà ad inoltrare il ricorso alle parti interessate entro i dieci giorni successivi.

Qualora non venga proposto ricorso nei termini, la decisione dell’Organo Disciplinare di primo grado diviene definitiva ed esecutiva allo scadere dei termini stessi.

Articolo 30

L’Organo Disciplinare di secondo grado delibera sui ricorsi presentati contro i provvedimenti di primo grado: esso ha facoltà di ampliare o rinnovare l’istruttoria con i metodi più opportuni, sempre però applicando il principio del contraddittorio al fine di assicurare all’interessato le più ampie garanzie di difesa.

L’Organo Disciplinare di secondo grado deve essere convocato dal suo Presidente entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso; entro i trenta giorni successivi, l’Organo Disciplinare, eventualmente esercitate le facoltà di cui al comma precedente, adotta uno dei seguenti provvedimenti:

a) proscioglimento;

b) conferma della decisione di primo grado;

c) altra/e sanzioni fra quelle previste dall’art.28).

La decisione dell’Organo Disciplinare di secondo grado sostituisce quella di primo grado, è definitiva e immediatamente esecutiva.

Tutti i termini relativi al procedimento disciplinare sono tassativi; in caso di inerzia di uno o di entrambi gli Organi in via eccezionale e temporanea le loro funzioni potranno essere esercitate, previa delibera sulle modalità, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 31

Nello svolgimento della loro attività gli Organi Disciplinari potranno farsi assistere da uno o più consulenti esterni facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà all’attribuzione dell’incarico.

I componenti degli Organi Disciplinari avranno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione alle singole riunioni di importo pari a quello determinato per i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 32

La PGA Italiana riconosce ed accetta la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Italiana Golf.

.

TITOLO IV
Gratuità delle cariche

Articolo 33

Tutte le cariche associative sono gratuite fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente statuto.

.

TITOLO V
Patrimonio dell’associazione

Articolo 34

Il Patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dalla quota di ammissione e dalle quote associative annuali;
b) dagli eventuali residui delle gestioni annuali passate;
c) dai proventi commerciali e di tutte le altre manifestazioni organizzate dall’Associazione;
d) dalle sovvenzioni che potranno essere accordate in conformità alla legge;
e) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari e dagli interessi e redditi di detti beni;
f) dalle risorse create a titolo eccezionale, conformemente alla legge.

Tale patrimonio è destinato alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e alla copertura delle spese e delle perdite derivanti dal funzionamento dell’Associazione stessa.

.

TITOLO VI
Esercizio e bilanci

Articolo 35

Gli esercizi dell’Associazione coincidono con l’anno solare e si chiudono pertanto il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio è compilato dal Consiglio Direttivo con criteri di oculata prudenza, il conto consuntivo da sottoporre entro quattro mesi all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli associati.

.

 TITOLO VII
Scioglimento

Articolo 36

In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L’eventuale attivo netto, dopo il pagamento delle imposte dell’Associazione e delle spese della liquidazione, sarà devoluto secondo le deliberazioni dell’assemblea e del presente statuto.