Ammissione stranieri

Art. 1

Il professionista di golf straniero che, alla data del 31.12.95 era già socio effettivo della PGA Italiana, mantiene il proprio status.

Art. 2

Con decorrenza dall’ 1.1.96 le adesioni alla PGA Italiana dei professionisti di golf stranieri sono regolamentate in via esclusiva dagli articoli seguenti.

Art. 3

Il professionista di golf straniero con qualifica di insegnante, socio di una PGA il cui programma educativo è stato ufficialmente riconosciuto dalla PGA Europea (vedi accordo di Roma del 1994 ed eventuali successive integrazioni), per associarsi alla PGA Italiana:

a) in qualità di membro effettivo deve aver ottenuto il nulla osta definitivo all’insegnamento in Italia dalla Federgolf e presentare i seguenti documenti:

– attestato di superamento dell’esame di abilitazione professionale;
– passaporto o documento d’identità;
– permesso di soggiorno;
– permesso di lavoro;
– attestato del Presidente del Circolo di buona conoscenza della lingua italiana;
– l’ulteriore documentazione richiesta dalla legge.

Il Consiglio si riserva comunque la facoltà di valutare singolarmente la conoscenza dell’italiano dell’aspirante socio.

a(ì) in qualità di membro affiliato deve aver ottenuto almeno n. 3 rinnovi del nulla osta provvisorio della Federgolf, previa presentazione dei documenti di cui sopra;

b) aver lavorato come insegnante, per almeno 12 mesi consecutivi, presso un circolo di golf italiano affiliato;

c) presentare domanda di iscrizione alla PGAI corredata dai documenti sub a), nonché:

– certificazione, sottoscritta dal presidente del Circolo, dell’attività di cui al punto b)
– copia del nulla osta federale e dei documenti ivi allegati;
– tessera e recapito della PGA di provenienza;
– firma di due soci effettivi maestri in qualità di presentatori.

Art. 4

Il professionista di golf straniero con qualifica di insegnante, socio di altre PGA, prima di potersi associare alla PGA Italiana deve assolvere i medesimi adempimenti di cui all’art. 3, ed inoltre:

a) partecipare allo speciale corso della Scuola Nazionale di Golf riservato ai professionisti di golf stranieri;
b) superare il relativo esame.

Tali requisiti sono propedeutici alla concessione del nulla-osta federale.

Art. 5

Il Professionista di golf straniero, membro della PGA Italiana ai sensi degli artt. 3 e 4, viene dichiarato decaduto dall’Associazione, oltre che per i motivi di cui allo Statuto, anche nel caso in cui:

a) non ottenga il rinnovo del nulla osta federale all’insegnamento;
b) venga meno il rapporto di lavoro con un Circolo italiano affiliato.

Per permettere il controllo dei requisiti di cui sopra, i professionisti stranieri membri della PGAI sono tenuti ogni anno, entro il termine stabilito per il versamento della quota, a presentare evidenza dei requisiti di cui sub a) e b) del comma precedente.

La mancata presentazione di idonea documentazione può essere valutata come mancanza di requisiti.

Art. 6

Il professionista di golf straniero con qualifica esclusiva di giocatore di torneo non può associarsi alla PGA Italiana, salvo speciale deroga motivata concessa ad personam dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Il professionista di golf con cittadinanza italiana, che abbia ottenuto la relativa qualifica all’estero e non anche in Italia, ai fini dell’associazione alla PGA Italiana è considerato come uno straniero e rientra nelle previsioni degli articoli 3, 4, 5 ovvero 6.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo della PGA Italiana ha comunque facoltà di non accettare la domanda di iscrizione di un professionista, che rientri nelle previsioni del presente regolamento, motivandone la decisione.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo della PGA Italiana si riserva la facoltà di integrare o modificare il presente regolamento ove ne sorga l’opportunità.